Regio decreto 1955/1940
Art. 12 — L'Istituto potra' partecipare nel Regno e all'estero ad enti od imprese che abbiano principalmente per iscopo…
Art. 12. L'Istituto potra' partecipare nel Regno e all'estero ad enti od imprese che abbiano principalmente per iscopo il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni.
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