Regio decreto 1741/1940
Art. 28 — Cose deteriorabili
Art. 28. (Cose deteriorabili). Se vi e' pericolo che le cose precettate si deteriorino, il detentore deve darne avviso, anche telegrafico, all'autorita' precettante; se entro tre giorni dall'avviso non sia, ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilita' delle cose precettate.
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