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Regio decreto 1741/1940

Art. 27 — Precettazione

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/27parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 27. (Precettazione). L'autorita' competente puo' far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione. Qualora, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si proceda alla requisizione, la persona cui e' stata intimata la precettazione riacquista la disponibilita' del bene precettato. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.

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