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Regio decreto 1741/1940

Art. 29 — Effetti dell'ordine di requisizione

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/29parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 29. (Effetti dell'ordine di requisizione). L'amministrazione acquista la proprieta' della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'Ordine di requisizione. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione. Il detentore, sotto la sua personale responsabilita', deve custodire le cose requisite sino alla consegna. La requisizione e' effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilita' dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilita', e' tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.

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