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Regio decreto 1741/1940

Art. 26 — Obbligo di dare indicazioni

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/26parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 26. (Obbligo di dare indicazioni). Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, sia in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, deve dare le indicazioni richiestegli dall'autorita', secondo le modalita', e nel termine da essa stabiliti.

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