Regio decreto 1741/1940
Art. 25 — Servizi di enti, societa' o associazioni
Art. 25. (Servizi di enti, societa' o associazioni). Ferma la disposizione dell'art. 15, 4° comma, quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, societa', o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, societa' o associazione al servizio requisito; l'obbligo di prestare la loro opera.
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