Regio decreto 1741/1940
Art. 24 — Servizi requisibili
Art. 24. (Servizi requisibili) E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale. L'ordine di requisizione puo' riguardare: 1° l'opera di persone determinate; 2° l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.
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