Regio decreto 1481/1940
Art. 77 — Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno preso stabile residenza dopo la formazione delle lis…
Art. 77. Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno preso stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe, possono essere trasferiti, fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle liste del comune nel quale hanno preso abituale residenza, presentandone domanda all'ufficio di leva della provincia da cui dipende il comune nelle cui liste desiderano essere trasferiti. L'ufficio provinciale di leva provvede direttamente al trasferimento richiesto, qualora si tratti di passaggio da effettuarsi fra le liste di comuni della stessa provincia: in caso diverso provvede d'accordo con l'ufficio provinciale di leva da cui dipende il comune nelle cui liste ebbe luogo l'iscrizione originaria, e da esso deve essergli trasmessa la scheda personale. Del motivo dell'aggiunzione e della corrispondente cancellazione deve essere presa nota dagli uffici di leva sulle liste dei rispettivi comuni e a questi deve essere data partecipazione del trasferimento perche' possano provvedere a loro volta rispettivamente alla stessa cancellazione e aggiunzione in conseguenza del trasferimento.
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