Regio decreto 1481/1940
Art. 76 — Gli uffici provinciali di leva, in base alle comunicazioni che ricevono dagli ufficiali di stato civile, di r…
Art. 76. Gli uffici provinciali di leva, in base alle comunicazioni che ricevono dagli ufficiali di stato civile, di rettificazione o di tardiva compilazione e trascrizione di atti di stato civile, provvedono a seconda dei casi, come segue: a) rettificano nella lista di leva e nella scheda personale, le generalita' secondo le indicazioni risultanti dall'atto di nascita; b) aggiungono, quale omesso, nelle liste di leva, ove non vi si trovi gia' compreso, il giovane cui l'atto di nascita si riferisce.
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