Regio decreto 1481/1940
Art. 78 — Gli inscritti alla leva di mare devono essere cancellati dalle liste della leva di terra in base a richiesta …
Art. 78. Gli inscritti alla leva di mare devono essere cancellati dalle liste della leva di terra in base a richiesta nominativa della regia capitaneria di porto, debitamente firmata dal capitano di porto e munita di bollo di ufficio. La loro cancellazione viene effettuata con decisione dei commissari di leva e firmata dai medesimi. In modo analogo deve effettuarsi la cancellazione degli inscritti aeronautici.
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