Regio decreto 1481/1940
Art. 511 — Gli l'iscritti rivisitati tanto ai termini dell'art
Art. 511. Gli l'iscritti rivisitati tanto ai termini dell'art. 66 della legge che dell'art. 501 del regolamento, i quali siano giudicati idonei al servizio militare, devono essere arruolati dal consiglio di leva designato per la loro visita. Essi possono far valere i titoli all'eventuale congedo anticipato di cui siano in possesso. A tale riguardo essi vengono considerati come aggiunti. Pero', l'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere pronunziata dal consiglio di leva della provincia in cui concorsero alla leva.
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