Regio decreto 1481/1940
Art. 510 — Gli inscritti rivedibili sottoposti a nuova visita in applicazione dell'art
Art. 510. Gli inscritti rivedibili sottoposti a nuova visita in applicazione dell'art. 501, i quali non siano dal consiglio di leva giudicati idonei al servizio militare, non devono essere riformati, ma continuano a restare nella loro posizione di mandati rivedibili alla leva successiva a quella a cui hanno concorso. Ad essi non deve essere rilasciata alcuna dichiarazione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.