Regio decreto 1481/1940
Art. 512 — Gli inscritti hanno diritto ai mezzi di viaggio per ritornare al comune di residenza
Art. 512. Gli inscritti hanno diritto ai mezzi di viaggio per ritornare al comune di residenza. Questi mezzi di viaggio devono essere corrisposti dal comando del distretto militare locale per mezzo dell'ufficiale delegato.
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