Regio decreto 1481/1940
Art. 497 — Il ministero della guerra trasmette, per il parere, i ricorsi con i rapporti e i documenti allegativi, alla c…
Art. 497. Il ministero della guerra trasmette, per il parere, i ricorsi con i rapporti e i documenti allegativi, alla commissione consultiva di cui all'art. 37 della legge. Il parere, sottoscritto dai membri della commissione, e' comunicato al Ministero della guerra, con la restituzione dei ricorsi e dei documenti comunicati.
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