Regio decreto 1481/1940
Art. 496 — Le spese di viaggio (indennita' di soggiorno e trasporto in ferrovia e su piroscafo) per recarsi alla visita …
Art. 496. Le spese di viaggio (indennita' di soggiorno e trasporto in ferrovia e su piroscafo) per recarsi alla visita disposta a senso del precedente articolo, sono a carico dell'amministrazione militare, e sono pagate: per la presentazione all'ospedale, dai distretti militari; per l'invio a casa, dagli ospedali militari. Qualora si ritenga necessario trattenere in osservazione presso l'ospedale l'individuo visitato, le spese di mantenimento sono sostenute dall'amministrazione militare.
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