Regio decreto 1481/1940
Art. 498 — Il ministero della guerra, tenuto presente il parere della commissione consultiva, pronuncia la sua determina…
Art. 498. Il ministero della guerra, tenuto presente il parere della commissione consultiva, pronuncia la sua determinazione. Contro questa determinazione non e' ammesso ricorso, salvo che, al Consiglio di Stato nei casi previsti dal testo unico delle leggi relative.
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