Regio decreto 1481/1940
Art. 44 — Gli uffici di leva provvedono affinche', dopo il 31 dicembre di ogni anno, sieno distrutte: 1° Le carte indic…
Art. 44. Gli uffici di leva provvedono affinche', dopo il 31 dicembre di ogni anno, sieno distrutte: 1° Le carte indicate nell'elenco B quando i renitenti della classe a cui esso si riferiscono abbiano ottenuto piena amnistia; 2° Le carte indicate nell'elenco C riguardanti la classe inviata in congedo assoluto a quella data.
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