Regio decreto 1481/1940
Art. 45 — Le carte indicate ai nn
Art. 45. Le carte indicate ai nn. 1 e 2 dell'elenco A, e cioe' le liste di leva e le liste d'estrazione riguardanti classi state prosciolte da ogni servizio, devono essere versate nell'archivio di Stato o sezione d'archivio di Stato competente per territorio, mentre le altre carte dell'elenco medesimo e quelle indicate nell'elenco B che non debbono distruggersi a mente della precedente disposizione, devono conservarsi negli uffici di leva. Parte di provvedimento in formato grafico
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.