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Regio decreto 1481/1940

Art. 45 — Le carte indicate ai nn

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/45parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 45. Le carte indicate ai nn. 1 e 2 dell'elenco A, e cioe' le liste di leva e le liste d'estrazione riguardanti classi state prosciolte da ogni servizio, devono essere versate nell'archivio di Stato o sezione d'archivio di Stato competente per territorio, mentre le altre carte dell'elenco medesimo e quelle indicate nell'elenco B che non debbono distruggersi a mente della precedente disposizione, devono conservarsi negli uffici di leva. Parte di provvedimento in formato grafico

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