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Regio decreto 1481/1940

Art. 43 — I documenti di archivio da conservarsi o da distruggersi sono indicati negli elenchi che fanno seguito al pre…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/43parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 43. I documenti di archivio da conservarsi o da distruggersi sono indicati negli elenchi che fanno seguito al presente capo. Devono conservarsi sempre, cioe' indefinitivamente anche dopo il proscioglimento di ogni singola classe di leva, da qualunque obbligo di servizio militare, tutte le carte indicate nell'elenco A; Devono parimenti conservarsi anche dopo il proscioglimento della classe di leva da ogni obbligo di servizio militare le carte relative ai renitenti, indicate nell'elenco B, a meno che si riferiscano a classi prosciolte da ogni obbligo di servizio militare, i renitenti delle quali abbiano ottenuto od ottengano piena amministia, nel qual caso possono essere distrutte. Devono conservarsi sino all'invio in congedo assoluto della classe cui si riferiscono, le carte indicate nell'elenco C. Devono distruggersi tutte le altre carte allorche' la classe di leva cui si riferiscono sia divenuta la 6ª in anzianita'.

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