Regio decreto 1481/1940
Art. 42 — L'ufficio di leva deve parimenti provvedere alla Conservazione degli antropometri per la misurazione della st…
Art. 42. L'ufficio di leva deve parimenti provvedere alla Conservazione degli antropometri per la misurazione della statura, dei nastri metrici per la misurazione del torace, delle tavole murali e ottotipiche, degli stetoscopi e di tutto il materiale occorrente per le operazioni di leva. Per l'amministrazione e la contabilita' dei mobili, gli uffici di leva fanno capo alla Direzione di commissariato di corpo d'armata, con le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti, ecc.
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