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Regio decreto 1481/1940

Art. 398 — Gli inscritti che devono essere visitati dal proprio consiglio di leva, a senso del secondo comma del precede…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/398parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 398. Gli inscritti che devono essere visitati dal proprio consiglio di leva, a senso del secondo comma del precedente articolo, hanno facolta' di presentarsi per la visita in qualunque giorno, purche' prima della chiusura della sessione di leva, ed il consiglio si riunisce, per tale effetto, volta per volta, occorrendo, anche in apposita seduta. Non presentandosi nel limite di tempo sopraindicato, vengono, nel giorno della chiusura della sessione, e non prima, dichiarati renitenti.

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