Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 397
Regio decreto 1481/1940

Art. 397 — Fuori dei casi previsti dagli articoli 394 e 395, per tutti gli altri inscritti, riconosciuti nella visita pe…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/397parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 397. Fuori dei casi previsti dagli articoli 394 e 395, per tutti gli altri inscritti, riconosciuti nella visita per delegazione inabili al servizio militare, il presidente dei consiglio di leva delegato, nel fare le comunicazioni di cui al precedente articolo al presidente del consiglio di leva della provincia cui appartengono gli inscritti stessi, gli chiede se nulla osti, per parte sua, a che essi vengano dispensati dall'obbligo di recarsi alla visita del proprio consiglio di leva. Il presidente del consiglio, ricevuto tale avviso, assume ove occorra, informazioni sul loro conto, e nel caso che non creda di concedere la dispensa dalla seconda visita, ne informa subito il presidente del consiglio delegato alla visita, onde avverta l'inscritto dell'obbligo di presentarsi al proprio consiglio. Nel caso, invece, in cui conceda la dispensa dalla seconda visita, rilascia la dichiarazione di riforma conforme all'allegato n. 14 e la trasmette, per la consegna, all'ufficio di leva presso cui la visita fu delegata.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 396 Art. 398 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.