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Regio decreto 1481/1940

Art. 399 — I fogli di congedo provvisorio e le dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma per gli inscritti visitati pe…

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Art. 399. I fogli di congedo provvisorio e le dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma per gli inscritti visitati per delegazione, sono compilati a cura del consiglio di leva delegante, il quale provvede a farli consegnare ai titolari dall'ufficio di leva, della Provincia ove fu delegata la visita. I fogli matricolari, compilati dall'ufficiale delegato presso il consiglio di leva delegante, sono inviati, a cura dell'ufficiale stesso al comando del distretto militare.

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