Regio decreto 1481/1940
Art. 396 — Il presidente del consiglio o della commissione mobile presso cui ha avuto luogo la visita per delegazione, d…
Art. 396. Il presidente del consiglio o della commissione mobile presso cui ha avuto luogo la visita per delegazione, deve informarne, nel giorno stesso, il consiglio di leva delegante, restituendogli la seconda parte del modello conforme all'allegato 23, debitamente riempito di tutte le indicazioni richieste dal modulo stesso, e firmato dal presidente. Fa risultare pure che l'inscritto ha prodotta la carta di identita' o altro documento di riconoscimento, citandone gli estremi. Per gli inscritti arruolati, appartenenti ai nuovi territori annessi, si indica sul modello predetto anche quale lingua o quali lingue siano da ciascuno parlate.
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