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Regio decreto 1481/1940

Art. 339 — L'alienazione mentale, in tutte le sue forme, deve essere considerata come causa di inabilita' a lavoro profi…

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Art. 339. L'alienazione mentale, in tutte le sue forme, deve essere considerata come causa di inabilita' a lavoro proficuo anche quando abbia dato luogo a periodi transitori di apparente guarigione. Pertanto coloro che sono o sono stati ricoverati in cura in un manicomio, possono essere considerati senz'altro inabili a lavoro proficuo qualora venga prodotta un'apposita dichiarazione del direttore dello stabilimento comprovante l'alienazione mentale, avvertendo che la firma del direttore deve essere debitamente legalizzata. Per coloro invece che non siano stati degenti in un manicomio, la detta infermita' deve essere accertata in modo indubbio in un ospedale militare, previo, ove occorra, adeguato periodo di osservazione.

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