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Regio decreto 1481/1940

Art. 340 — Gli individui affetti da alienazione, che risiedono all'estero, possono essere considerati, per detta malatti…

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Art. 340. Gli individui affetti da alienazione, che risiedono all'estero, possono essere considerati, per detta malattia, inabili a lavoro proficuo soltanto se siano o siano stati ricoverati in un manicomio, e se la loro infermita' sia comprovata con apposita dichiarazione del direttore del detto stabilimento, vidimata dalla competente autorita' consolare.

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