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Regio decreto 1481/1940

Art. 338 — L'epilessia si deve ritenere causa di inabilita' a lavoro proficuo: a) quando sia stabilita la reale esistenz…

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Art. 338. L'epilessia si deve ritenere causa di inabilita' a lavoro proficuo: a) quando sia stabilita la reale esistenza della malattia oltre che con la presentazione di un atto notorio municipale, compilato, possibilmente, col concorso di medico locale, per altre prove che il consiglio o la commissione mobile di leva riconosca irrefragabili, o per il risultato della osservazione in un ospedale militare all'uopo anche sufficientemente protratta; b) quando la malattia abbia assunto la forma di frenosi epilettica, cosi' che il malato trovisi ricoverato in un pubblico manicomio: in tal caso basta a stabilire l'entita' del fatto l'autentica esplicita dichiarazione del direttore tecnico di quello stabilimento.

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