Regio decreto 1481/1940
Art. 337 — Debbono sempre ritenersi causa di inabilita' a lavoro proficuo l'idiotismo e il cretinismo purche' siano bene…
Art. 337. Debbono sempre ritenersi causa di inabilita' a lavoro proficuo l'idiotismo e il cretinismo purche' siano bene accertati in visita di osservazione in un ospedale militare oppure risultino realmente esistenti in seguito alla produzione di un atto notorio municipale compilato possibilmente, col concorso di medico locale, da integrarsi con le informazioni dell'arma dei carabinieri Reali.
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