Regio decreto 1481/1940
Art. 303 — Le dichiarazioni e i documenti riguardanti i militari delle forze armate dello Stato ed occorrenti per la pro…
Art. 303. Le dichiarazioni e i documenti riguardanti i militari delle forze armate dello Stato ed occorrenti per la prova dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono essere rilasciati dalla competente autorita' militare, a domanda dei capi dei comuni. Le autorita' militari sono tenute a corrispondere con la maggiore sollecitudine a tale richiesta.
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