Regio decreto 1481/1940
Art. 302 — I documenti rilasciati dai capi dei comuni e quelli che essi si siano procurati, debbono possibilmente essere…
Art. 302. I documenti rilasciati dai capi dei comuni e quelli che essi si siano procurati, debbono possibilmente essere dai comuni medesimi trasmessi all'ufficio di leva almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'esame personale degli inscritti stessi, e comunque al piu' presto, ove si tratti di titoli verificatisi dopo tale tempo o di documenti richiesti dopo l'arruolamento. Ove l'inscritto ne faccia richiesta, le amministrazioni comunali devono far consegna al medesimo dei documenti che lo riguardano, perche' possa da se stesso presentarli al consiglio o alla commissione mobile di leva.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.