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Regio decreto 1481/1940

Art. 304 — Gli atti dello stato civile omessi od inesatti non possono ritenersi suppliti o rettificati, se non mediante …

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Art. 304. Gli atti dello stato civile omessi od inesatti non possono ritenersi suppliti o rettificati, se non mediante sentenze pronunciate dal tribunale civile competente. Per gli scomparsi in guerra, vale pero' quanto e' stabilito dal successivo art. 360.

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