Regio decreto 1481/1940
Art. 265 — I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato che gli omessi e i renitenti possono utilmente invoca…
Art. 265. I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato che gli omessi e i renitenti possono utilmente invocare, debbono essere fatti valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'arruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.
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