Regio decreto 1481/1940
Art. 266 — I giovani i quali siano stati ripristinati nelle liste della leva di terra in seguito a cancellazione da quel…
Art. 266. I giovani i quali siano stati ripristinati nelle liste della leva di terra in seguito a cancellazione da quelle della leva di mare possono utilmente invocare i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato entro il termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione sulle liste di leva di terra, o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.
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