Regio decreto 1481/1940
Art. 264 — I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono essere esposti e comprovati con tutti i docum…
Art. 264. I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono essere esposti e comprovati con tutti i documenti prescritti sotto pena di decadenza, dinanzi alla commissione mobile, oppure al consiglio di leva, non oltre la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre per nascita o per legittimo rimando. Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione, o posteriormente, possono essere utilmente fatti valere sotto pena di decadenza, dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.
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