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Regio decreto 1481/1940

Art. 213 — Nel caso che l'inscritto da inviare in osservazione in un ospedale militare non sia, a giudizio del consiglio…

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Art. 213. Nel caso che l'inscritto da inviare in osservazione in un ospedale militare non sia, a giudizio del consiglio di leva o della commissione mobile, in grado di potervisi recare da solo, la persona incaricata di accompagnarlo viene anche essa provvista, a cura dell'ufficiale delegato, d'indennita' di trasporto e di soggiorno, quest'ultima nella stessa misura spettante all'inscritto. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di inscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensi' quella normale.

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