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Regio decreto 1481/1940

Art. 212 — A tergo del biglietto di invio in osservazione, l'ufficiale delegato deve trascrivere i contrassegni personal…

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Art. 212. A tergo del biglietto di invio in osservazione, l'ufficiale delegato deve trascrivere i contrassegni personali quali risultano dalla scheda, e fare apporre dall'inscritto stesso la propria firma. Inoltre, l'ufficiale delegato deve indicare a tergo del biglietto, gli estremi della carta d'identita' o dei documenti di riconoscimento, affinche' l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identita' personale. Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale fa apporre la firma dell'inscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione, indicando anche gli estremi della carta di identita' o del documento di riconoscimento.

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