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Regio decreto 1481/1940

Art. 214 — Per l'invio in osservazione presso un ospedale militare, gli ufficiali delegati debbono tener presente quanto…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/214parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 214. Per l'invio in osservazione presso un ospedale militare, gli ufficiali delegati debbono tener presente quanto segue: a) l'osservazione puo' avvenire anche presso tutte le infermerie presidiarie. L'infermeria presidiaria deve redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetta di esprimere la propria determinazione in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva; b) gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari debbono essere inviati tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'armata. Per la provincia di Zara gli inscritti affetti da dette malattie debbono essere inviati all'ospedale di Bologna; quelli delle provincie di Trieste e del Carnaro, quando il viaggio sia piu' breve, debbono essere inviati all'ospedale marittimo di Pola; quelli delle provincie di Spezia e di Apuania possono essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia, anziche' a quello di Firenze; quelli della provincia di Matera, possono essere inviati all'ospedale marittimo di Taranto, anziche' a quello di Napoli; c) l'osservazione puo' aver luogo presso gli ospedali militari piu' vicini (o anche presso infermerie presidiarie) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorche' i detti enti sanitari dipendano da altre divisioni militari o anche da differente corpo d'armata.

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