Regio decreto 1481/1940
Art. 211 — In tutti i casi nei quali sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, l'u…
Art. 211. In tutti i casi nei quali sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, l'ufficiale delegato membro dei consigli di leva o delle commissioni mobili deve compilare il biglietto di invio in osservazione, e, ove non esista nel comune un ospedale militare, deve munire l'inscritto del foglio di viaggio per l'andata, nel quale debbono essere indicati i suoi contrassegni personali, corrispondendogli l'indennita' di soggiorno e di trasporto, sia per l'andata sia per il ritorno. Il foglio di viaggio per il ritorno, deve essere compilato a cura dell'ospedale. Per il ritorno, l'indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto devono essere corrisposti fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, a meno che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia piu' breve, nel qual caso l'indennita' deve essere corrisposta fino al comune di residenza.
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