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Regio decreto 1481/1940

Art. 210 — Al termine dell'osservazione, il direttore dell'ospedale militare deve farne conoscere l'esito al consiglio d…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/210parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 210. Al termine dell'osservazione, il direttore dell'ospedale militare deve farne conoscere l'esito al consiglio di leva mediante apposita relazione nella quale esprime nettamente il suo parere sulla idoneita' o non del giovane al servizio militare. Tenuto presente il suddetto parere, il consiglio di leva, senza che occorra procedere a nuova visita dell'inscritto, pronuncia la sua decisione sulla idoneita' a servizio incondizionato od a soli servizi sedentari, sulla rivedibilita' o inabilita' dell'inscritto medesimo al servizio militare.

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