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Regio decreto 1481/1940

Art. 209 — Il direttore dell'ospedale militare, nell'assoggettare ad esperimento l'inscritto, deve tener conto delle eve…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/209parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 209. Il direttore dell'ospedale militare, nell'assoggettare ad esperimento l'inscritto, deve tener conto delle eventuali osservazioni fatte dal consiglio o dalla commissione mobile di leva e disporre quelle verificazioni che credera' convenienti. Lo fa inoltre oggetto di accurata e continua sorveglianza, interdicendogli, quando occorra, ogni comunicazione sia diretta che indiretta colle persone estranee allo stabilimento.

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