Regio decreto 1481/1940
Art. 208 — Qualora gli inscritti siano inviati in osservazione all'ospedale militare, l'ufficiale delegato, con il conco…
Art. 208. Qualora gli inscritti siano inviati in osservazione all'ospedale militare, l'ufficiale delegato, con il concorso del perito, deve stendere una breve relazione della visita, e delle eventuali osservazioni fatte dal consiglio o dalla commissione mobile di leva, e questa relazione viene trasmessa al direttore dell'ospedale presso cui l'inscritto deve essere assoggettato ad esperimento. Nei casi pero' nei quali l'invio in osservazione e' tassativamente prescritto dagli appositi elenchi delle infermita' e' sufficiente che venga indicato il motivo dell'invio stesso.
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