Regio decreto 1481/1940
Art. 207 — La visita in osservazione, gia' subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un …
Art. 207. La visita in osservazione, gia' subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un inscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di rinviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsi la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio e' prescritto dall'elenco delle infermita'. Puo' invece farsene a meno quando il consiglio o la commissione mobile di leva ne pronunci ancora la rivedibilita'.
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