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Regio decreto 1481/1940

Art. 156 — Al presidente spetta di dirigere le operazioni e le discussioni e mantenere l'ordine nella sala e nelle adiac…

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Art. 156. Al presidente spetta di dirigere le operazioni e le discussioni e mantenere l'ordine nella sala e nelle adiacenze. L'ufficiale dei carabinieri reali fa eseguire nella sala gli ordini disciplinari che siano dati dal presidente. Avvenendo disordini, gli autori vengono espulsi e, in caso di reato, arrestati e deferiti all'autorita' giudiziaria con apposito processo verbale.

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