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Regio decreto 1481/1940

Art. 157 — Il consiglio o la commissione mobile di leva non possono estendere il disposto della legge ad altri casi che …

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Art. 157. Il consiglio o la commissione mobile di leva non possono estendere il disposto della legge ad altri casi che per analogia sembrassero loro paragonabili a quelli dalla medesima definiti. Nei casi che si ritenessero dubbi ne riferiscono al ministero della guerra.

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