Regio decreto 1481/1940
Art. 155 — In queste adunanze, prendono posto di regola, alla destra del presidente, il commissario di leva; alla sinist…
Art. 155. In queste adunanze, prendono posto di regola, alla destra del presidente, il commissario di leva; alla sinistra l'ufficiale delegato. Il medico e l'ufficiale dei carabinieri reali prendono posto essi pure al banco del consiglio o della commissione, ma, durante le visite sanitarie, il medico puo' prender posto in tavolo a parte. Per il miglior andamento delle operazioni, il presidente puo' consentire una diversa disposizione dei posti. Il capo dell'amministrazione comunale e il segretario comunale hanno diritto a un posto distinto.
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