Regio decreto 1481/1940
Art. 154 — I membri militari dei consigli e delle commissioni mobili di leva e gli ufficiali del R
Art. 154. I membri militari dei consigli e delle commissioni mobili di leva e gli ufficiali del R. E. che assistono i consigli e commissioni stesse, intervengono alle sedute in divisa e in tenuta ordinaria. I membri del consiglio e delle commissioni mobili di leva appartenenti all'ordine amministrativo intervengono alle sedute in divisa civile, a meno che ne siano stati dispensati. I capi delle amministrazioni comunali o coloro che ne fanno le veci devono fregiarsi della sciarpa tricolore.
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