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Regio decreto 1481/1940

Art. 153 — Gli ufficiali delegati devono presentarsi almeno cinque giorni prima che abbiano principio le sedute del cons…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/153parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 153. Gli ufficiali delegati devono presentarsi almeno cinque giorni prima che abbiano principio le sedute del consiglio o delle commissioni mobili di leva cui furono destinati, al comando del distretto militare nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva al quale sono destinati e subito dopo all'ufficio di leva stessa, per prendere sufficiente ed esatta cognizione delle speciali funzioni loro affidate. Nello stesso termine deve essere fatto presentare agli uffici di leva il personale di scritturazione di cui agli articoli 18 e 30, affinche' possa prendere sufficiente preventiva cognizione dei compiti ad esso affidati.

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