Regio decreto 902/1940
Art. 11 — L'interessato, qualora non intenda piu' contrarre il matrimonio oppure l'autorizzazione sia scaduta per il de…
Art. 11. L'interessato, qualora non intenda piu' contrarre il matrimonio oppure l'autorizzazione sia scaduta per il decorso del termine di sei mesi, deve consegnare la dichiarazione di cui al precedente art. 8 al comando dal quale dipende che la trasmette, per la via gerarchica, all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Scaduto il termine di sei mesi o restituita la dichiarazione prima di tale termine, l'interessato, per contrarre matrimonio, anche con la stessa persona, deve rinnovare la domanda che viene istruita con le modalita' previste nel presente regolamento.
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