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Regio decreto 902/1940

Art. 10 — Celebrato e trascritto il matrimonio, e' fatto obbligo all'interessato di consegnare all'autorita' da cui dir…

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Art. 10. Celebrato e trascritto il matrimonio, e' fatto obbligo all'interessato di consegnare all'autorita' da cui direttamente dipende un estratto dell'atto relativo; detto documento deve essere allegato agli atti personali dell'interessato, sui quali va anche presa nota dell'avvenuto matrimonio.

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