Regio decreto 902/1940
Art. 12 — I sottufficiali appartenenti alle categorie in congedo, i militari, le guardie scelte e le guardie in congedo…
Art. 12. I sottufficiali appartenenti alle categorie in congedo, i militari, le guardie scelte e le guardie in congedo illimitato, anche se provvisorio, possono contrarre matrimonio senza autorizzazione, sempreche' non si trovino in temporaneo servizio.
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